RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni).

        Articolo 1.

        La norma prevede:

            al comma 1, che le concessioni degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 1, comma 410, della legge n. 266 del 2005, possono essere disposte, per gli accordi governativi di settore o di area, fino al 31 dicembre 2007. Ciò, fermo restando l'attuale limite complessivo di spesa di 480 milioni di euro;

            al comma 2, il differimento dal 31 marzo al 31 maggio 2006 e dal 15 aprile al 15 giugno 2006 dei termini di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2006, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2006, n. 127, relativi alla definizione degli accordi per il reimpiego dei lavoratori ultracinquantenni e all'approvazione del piano di riparto tra le imprese interessate.

      Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

        Articolo 2.

        La norma prevede l'incremento, per l'anno 2006, di 15 milioni di euro del Fondo di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005, concernente il finanziamento degli interventi, nell'ambito degli indirizzi comunitari in materia, finalizzati al recupero e alla ristrutturazione delle imprese in crisi.
        Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, utilizzando parte dell'accantonamento relativo allo stesso Ministero.

 

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